Vaccinazioni dei farmacisti, l’Ordine di Catanzaro fa chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo

“Preso atto che qualche testata locale è costantemente fatta partecipe in via diretta da qualche iscritto delle nostre circolari interne che, per quanto assolutamente connotate alla trasparenza e chiarezza, sono comunque finalizzate esclusivamente ad informare gli iscritti degli accadimenti inerenti la categoria e pertanto anche per solo garbo ed eleganza non dovrebbero essere “inoltrate” pedissequamente a soggetti non destinatari delle stesse,

a questo punto, data la “prassi relazionale esistente fra la testata web ed alcuni ns iscritti” riteniamo sia doveroso che si  dia opportuna anche se sommaria conoscenza del nostro Codice Deontologico.

Ciò premesso,

è doveroso chiarire a chi critica senza essere a cognizione dei fatti che esiste un’evidente e sostanziale differenza tra l’attivazione di un procedimento disciplinare e la sospensione disposta a seguito di un inadempimento all’obbligo vaccinale previsto dal D.L. n. 44/2021 ed in particolare l’art. 4 sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 26/11/2021 n. 172. Infatti, mentre nel caso di attivazione dei procedimenti disciplinari, il compito e la finalità del Consiglio Direttivo è di accertare la rispondenza del comportamento dell’iscritto ai canoni deontologici.

Pertanto, per l’accertamento dei fatti che legittimerebbero l’emissione di una sanzione disciplinare è quasi sempre necessario attendere gli esiti delle indagini dell’Autorità Giudiziaria competente, anche al fine di commisurare l’adeguata sanzione, nei casi afferenti le prescrizioni del D.L. in questione l’Ordine è un mero accertatore/esecutore di quanto in esso esplicitamente già sancito (ex art. 4 comma 3 e 4, DL n. 44/2021 e s.m.i.) e cioè deve in sequenza provvedere alla verifica dell’avvenuta vaccinazione attraverso la piattaforma digital green pass, invitare l’iscritto ancora inadempiente a regolarizzare la sua posizione e, solo scaduti i termini previsti per la regolarizzazione, attivare la procedura di sospensione dell’iscritto.

***

Al verificarsi di tale ultima circostanza, non trattandosi quindi di una sanzione disciplinare non deve essere indicata alcuna motivazione nell’albo nazionale, ma va effettuata una semplice annotazione, peraltro provvisoria, poiché viene cancellata automaticamente al momento dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’iscritto e comunque non oltre il termine dei sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Già nel precedente articolo la medesima testata web aveva erroneamente fatto confusione tra radiazione e sospensione; nell’ultimo si arriva addirittura ad ammonire ed a voler insegnare al Consiglio Direttivo di un Ordine Professionale Sanitario su come si debba procedere nelle situazioni testé spiegate.

Pertanto, non ravvisando di doversi dilungare ulteriormente, si ritiene quanto mai opportuno partecipare una copia del nostro codice deontologico e nessuno ne abbia a male anche una meno pregiata fotocopia della Gazzetta Ufficiale alla redazione in questione, dove chiunque, se interessato, potrà ripassare e apprendere quanto dettato dal D.L. in vigore.

Ad ogni buon fine visto il recente e costante interessamento verso la nostra categoria, sempre da parte della stessa testata, saremo ben lieti di inviare a chiunque fosse interessato sulle attività del ns. Consiglio delle credenziali per accedere al prossimo webinar sulla deontologia professionale e i procedimenti disciplinari.

Cordialità e… alla prossima circolare.

I componenti del Consiglio Direttivo – dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro

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