Il Tar sospende l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Catanzaro nei confronti del Lido Barbarella 21 di Guardavalle. Accolta la richiesta degli avvocati Crescenzio Santuori, Francesco Iacopino e Anna Marziano.
Non regge alla prima onda d’urto difensiva il provvedimento di interdizione all’attività di Impresa emesso dalla Prefettura di Catanzaro contro il Lido Barbarella 21 di Guardavalle, un’importante struttura balneare turistico-ricreativa della costa ionica.
Secondo la tesi dell’Ufficio territoriale del Governo, il “Lido Barbarella 21” in capo all’imprenditrice Teresa Taverniti sarebbe “permeabile ai tentativi di infiltrazione mafiosa” e, per tale motivo, con provvedimento del 25 luglio u.s. è scattata l’interdittiva e la chiusura immediata dell’attività, con buona pace degli ignari bagnanti che si sono visti sottrarre ombrelloni, sdraio e servizio bar e ristorante.
La titolare del Lido, che lo gestisce dal 2008 da incensurata e senza alcun precedente penale e/o di polizia, non ci sta ad essere etichettata come soggetto “permeabile” all’inquinamento mafioso. E così ha reagito immediatamente decidendo di impugnare il decreto prefettizio con il patrocinio degli avvocati Crescenzio Santuori, Francesco Iacopino e Anna Marziano.
Plurimi i profili di censura sollevati dai legali, i quali hanno eccepito alla Prefettura, non solo l’inesistenza di motivazioni documentali che potessero spiegare e sostenere la “presunzione di permeabilità”, quanto la reiterata violazione delle garanzie partecipative. Il riferimento dei procuratori è alle recentissime modifiche del codice antimafia apportate dal DL 152/2021, che impone alla Prefettura, prima di adottare l’interdittiva antimafia, un contradditorio con l’imprenditore, affinché questi possa essere portato a conoscenza degli elementi raccolti dall’Ufficio territoriale del Governo e, quindi, sia posto nelle condizioni di fornire anticipatamente le proprie ragioni.
La risposta del TAR Catanzaro non si è fatta attendere e, a distanza di un solo giorno dal deposito del ricorso, il Presidente Giancarlo Pennetti ha accolto le ragioni dell’imprenditrice sospendendo l’interdittiva e consentendole la immediata prosecuzione dell’attività economica.
Si legge nel decreto monocratico, di accoglimento dell’istanza cautelare, “che sussiste il requisito del periculum, con i caratteri richiesti dalla suindicata disposizione di legge, in relazione al fatto che la principale attività economica della ricorrente (stabilimento balneare con servizi di spiaggia, bar ristorante, deposito, servizi igienici ed area asservita), in relazione alla quale il corrente periodo estivo rappresenta l’apice dell’attività ai fini economici e della sopravvivenza stessa dell’impresa sul mercato […] per effetto degli atti impugnati se ne vede precluso lo svolgimento, con chiusura dell’attività e sgombero dell’area demaniale oggetto di concessione”.
Ora, la prossima tappa è fissata per il 7 settembre 2022, data fissata per la discussione.
Viva soddisfazione è stata espressa dai legali della imprenditrice: “il TAR Catanzaro rappresenta un baluardo di legittimità e di contrasto alla mai doma (o rinnovata) violenza procedurale della Prefettura, sempre più incline a ledere essa stessa non solo le norme di garanzia partecipativa volute dal legislatore Italiano con il DL n° 152 del 6.11.2021, quanto le consecutive pronunce della giurisprudenza amministrativa che arginano tale immotivato e francamente opprimente modo di incedere, per voce sola.
Finché la Prefettura non comprenderà la logica aziendalistica e recuperatoria che ispira il sistema delle interdittive e non riconoscerà la vigenza e non discrezionalità delle norme partecipative e di garanzia (si pensi agli artt. 92, comma 2 bis, e 94 bis), noi legali saremo costretti a sempre più rocambolesche difese redatte “notte tempo” per contenere i danni arrecati alle imprese calabresi e, con esse, al circuito sano dell’economia legale. La lotta a ai tentativi di infiltrazione mafiosa, veri o presunti che siano, si combatte a fianco delle imprese sane e non contro di esse.
Altrimenti i costi economici e sociali saranno irreparabili>>.
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